Fotovoltaico sui tetti delle strutture turistiche installabile con Dila ma solo fino a giugno 2024

Fotovoltaico
Emiliano Zoccolan
Emiliano Zoccolan

General Contracting

La nuova semplificazione temporanea del Decreto ‘Bollette’ si aggiunge a quella già vigente per il fotovoltaico a terra e sugli edifici

Installare il fotovoltaico sul tetto in una struttura turistica sarà più facile fino al 30 giugno 2024. La semplificazione temporanea è una delle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto “Bollette”, approvata definitivamente dal Senato con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni.

Fotovoltaico sul tetto delle strutture turistiche con Dila fino al 30 giugno 2024

La legge stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all’autoconsumo, possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).
 
Nei centri storici o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la procedura semplificata per il fotovoltaico sul tetto è consentita a condizione che
– gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni;
– i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti e materiali della tradizione locale.
 

Fotovoltaico nelle strutture turistiche e termali, nuova semplificazione

La misura appena approvata, che semplifica l’iter per l’installazione del fotovoltaico sul tetto delle strutture turistiche e termali, si pone in continuità con le semplificazioni iniziate lo scorso anno per incentivare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e far fronte ai rincari del prezzo dell’energia.

L’anno scorso, con la Legge “Aiuti” (Legge 91/2022) è stata semplificata l’installazione del fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche e termali. La legge “Aiuti” ha consentito l’utilizzo della Dila per gli impianti destinati all’autoconsumo, collocati al di fuori dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
 
Successivamente, la Legge “Aiuti-bis” (Legge 142/2022) ha stabilito che si possono realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle strutture turistiche e termali situate nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, a condizione che il progettista attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
 
Il Decreto Bollette chiude quindi il cerchio e consente la Dila non solo per i moduli a terra, ma anche per il fotovoltaico sul tetto.
 

Fotovoltaico sul tetto, l’obiettivo della liberalizzazione

D’altro canto, quest’ultima semplificazione introdotta dal “Decreto Bollette”, anche se ha una durata a tempo determinato, serve a chiudere anche un altro cerchio in materia di liberalizzazione del fotovoltaico sul tetto.
 
Allargando lo sguardo a tutti gli edifici, bisogna ricordare che il Decreto “Energia” (Legge 34/2022) ha classificato come manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso:
– l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica;
– l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo.
 

Fonte: Edilportale.com
 

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