Superbonus Casa al 110 % Aggiornamento

Superbonus casa 110
Emiliano Zoccolan
Emiliano Zoccolan

General Contracting

Come è cambiato il Superbonus con la conversione in legge del DL Rilancio e link alla guida aggiornata dell’AdE

La Legge n.77/2020 del 19.7.2020, di conversione del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha apportato alcune novità per il Superbonus 110%, in particolare in fatto di diversificazione dei tetti di spesa, sul calcolo delle spese e sulle seconde case. Confermato invece il meccanismo degli interventi trainanti che danno diritto al Superbonus anche per gli interventi accessori (trainati).
Tutte le novità sono anche state inserite nella versione aggiornata della Guida dell’Agenzia delle Entrate (trovate il link in fondo a questo articolo).
Facciamo il punto sul Superbonus Casa al 110% aggiornato con la conversione in Legge.

Interventi trainanti

La conversione in legge del DL Rilancio ha confermato le modalità di accesso al Superbonus solo in presenza di almeno uno degli interventi trainanti che, ricordiamo sinteticamente, sono:

isolamento termico mediante cappotto delle superfici opache orizzontali, verticali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, (categoria Ecobonus)+

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi, micro-generazione, collettori solari e, solo per le aree non metanizzate e per edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi, biomassa (categoria Ecobonus);

riduzione del rischio sismico mediante recupero patrimonio edilizio, (categoria Sisma-bonus).

La legge conferma inoltre l’ammissibilità delle solo spese effettuate dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021; la detrazione del 110% in 5 rate annuali di pari importo; la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia per il Superbonus che per i tradizionali bonus fiscali.

Interventi accessori (trainati)

Invariati anche gli interventi accessori che possono beneficiare del Superbonus al 110% che, ricordiamo sinteticamente, sono:

Interventi di efficientamento energetico diversi dai trainanti.

Intervento trainante da eseguire per poter usufruire della detrazione anche per quelli trainati: a scelta tra isolamento termico e sostituzione impianto di climatizzazione invernale (attenzione in questo caso non è trainante il sisma-bonus).

Tetto di spesa: invariato rispetto a quanto già previsto per i Bonus Fiscali validi nel 2020.
Installazione, su edifici, di impianti solari FV connessi alla rete elettrica (e cessione al GSE dell’energia non auto consumata) e installazione, contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti FV.
Intervento trainante da eseguire: a scelta tra isolamento termico, sostituzione impianto di climatizzazione invernale, Sisma-bonus.
Tetto di spesa: 48.000 euro.
Condizionalità impianto FV: massimo 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, che si abbassa a 1.600 euro nel caso di contestuale realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.
Condizionalità sistema di accumulo: massimo 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Intervento trainante da eseguire: a scelta tra isolamento termico, sostituzione impianto di climatizzazione invernale, Sisma-bonus.
Tetto di spesa: 3.000 euro.

Novità sui tetti di spesa

La legge di conversione prevede tetti di spesa differenziati per ciascuno degli interventi trainanti e li articola a seconda che si tratti di condomini, edifici plurifamiliari con o senza ingresso in comune.
Ecco uno schema di riepilogo aggiornato.
Edifici unifamiliari
Isolamento termico: tetto di spesa 50.000 euro.
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale: tetto di spesa 30.000 euro.
Sisma bonus tetto di spesa: tetto di spesa invariato.
Entità del bonus: 110%
Orizzonte temporale: 5 anni
Edifici plurifamiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti
Isolamento termico: tetto di spesa 50.000 euro.
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale: tetto di spesa 30.000 euro.
Sisma bonus tetto di spesa: tetto di spesa invariato.
Entità del bonus: 110%
Orizzonte temporale: 5 anni

Edifici plurifamiliari (senza autonomia) da 2 a 8 unità immobiliari
Isolamento termico tetto di spesa: tetto di spesa 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale centralizzato: 20.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sisma bonus tetto di spesa: tetto di spesa invariato
Orizzonte temporale: 5 anni, in rate di pari importo
Edifici plurifamiliari (senza autonomia) con più di 8 unità immobiliari
Isolamento termico tetto di spesa: tetto di spesa 30.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale centralizzato: 15.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sisma bonus tetto di spesa: tetto di spesa invariato
Entità del bonus: 110%
Orizzonte temporale: 5 anni, in rate di pari importo

Novità sul calcolo delle spese

Altra novità della conversione in legge riguarda le modalità di calcolo della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Nella Legge infatti si chiarisce che, in attesa di specifici decreti, il tecnico potrà asseverare la congruenza delle spese in base ai Prezzari Regionali o delle Province Autonome, ai Listini delle Camere di Commercio, ai Listini Ufficiali. Resta anche la possibilità di utilizzare prezzi di mercato, tuttavia questa previsione risulta insidiosa per il tecnico che rilascia l’asseverazione.

Novità sugli edifici esclusi

La legge di conversione esclude esplicitamente dal Superbonus, con riferimento alle categorie catastali, le seguenti tipologie di edifici:

Abitazioni di tipo signorile, ovvero abitazioni un tempo nobiliari, con particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico (categoria catastale A/1)

Abitazioni in villa, ovvero abitazioni di pregio con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo (categoria catastale A/8)

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ovvero antiche strutture con importanti riferimenti storici (categoria catastale A/9)

Novità sulle seconde case

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono adesso beneficiare del Superbonus su un numero massimo di due unità immobiliari e quindi anche sulle seconde case. In ogni caso le persone fisiche possono sempre detrarre le spese sulle parti comuni dell’edificio.Aggiornata la guida AdE
In attesa dei decreti attuativi e delle specifiche modalità sulla cessione del credito/sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida, chiarendo anche molti quesiti con casi concreti. Ad esempio, nella sua guida, l’AdE chiarisce che, eseguendo sia interventi trainanti che accessori che beneficiano del Superbonus, è possibile sommare i tetti di spesa previsti a patto che:

le spese siano contabilizzate in maniera distinta

le spese siano riferite ai diversi interventi

siano rispettai tutti gli adempimenti previsti per ciascuna specifica detrazione.

Per chi vuole approfondire, ecco il link Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a Luglio 2020

 

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