Superbonus 110%: a chi spetta la detrazione se decido di vendere il mio immobile

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Emiliano Zoccolan
Emiliano Zoccolan

General Contracting

Le motivazioni per le quali si decide di ricorrere ad una messa a nuovo del proprio immobile, usufruendo di tutti gli incentivi offerti dallo Stato italiano in fase di Superbonus 110%, sono parecchie e variegate, anche quando si è già programmato di optare per una vendita della propria struttura. Operare degli interventi di ristrutturazione edilizia, volti alla sostenibilità e al miglioramento della classe energetica dell’edificio, è il primo passo per aumentarne il suo valore in fase di vendita. In questo caso possono sorgere però dei dubbi: a chi spetta la detrazione residua dell’immobile ristrutturato con Superbonus 110% quando questo è stato venduto? Scopri come l’Agenzia delle Entrate ha risposto alla domanda, con questo breve excursus degli esperti di Artech Edilizia Completa.

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Superbonus 110%, a chi spetta la detrazione ad immobile venduto

Secondo quanto deciso dal Governo Italiano in sede di messa a punto della Legge di Bilancio 2022, le rate di detrazione rimanenti e derivate da Superbonus 110%, anche quando si è operata la vendita dell’immobile oggetto di recupero edilizio, verrebbero trasferite al nuovo proprietario della struttura salvo differenti indicazioni in sede di accordo tra le parti per la stipula del rogito.

A confermarlo è stata la stessa Agenzia delle Entrate che a seguito dei numerosi quesiti in materia, sollevati dai contribuenti, ha risposto quanto segue: “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi in materia di Superbonus 110%, la detrazione non fruita – in tutto o in parte (ne restano alcune rate) – è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo differente accordo delle parti”, secondo quanto sancito dall’articolo 16-bis, comma 8 del Tuir. Allo stesso modo, l’agenzia fiscale della P.A. italiana spiega che la quota oggetto di detrazione relativa all’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente in possesso dell’immobile al 31 dicembre dell’anno di apertura dell’ecoincentivo, come sancito dalla Circolare 95/2000 al punto 2.1.14. Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce – con la sua recente Circolare 7/2021 – che, quando nell’atto di trasferimento dell’immobile non è specificato che il soggetto venditore possa mantenere i termini di incentivo da Superbonus 110% e suoi interventi, tale volontà possa essere in realtà indicata anche fuori da rogito, tramite scrittura privata autenticata dal notaio e sottoscritta da entrambe le parti in attestazione che tale accordo di mantenimento degli abbuoni statali per il venditore, esistesse già prima della conclusione della compravendita.

 

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