Cilas senza stato legittimo dell’immobile, cosa può fare il Comune contro gli abusi edilizi?

Emiliano Zoccolan
Emiliano Zoccolan

General Contracting

27/04/2023 – La Cilas senza stato legittimo degli immobili è un titolo abilitativo semplificato, introdotto per velocizzare le pratiche degli interventi agevolati con il Superbonus.
 
Anche se nella Cilas manca lo stato legittimo dell’immobile, il Comune può sempre intervenire per sanzionare gli abusi edilizi.
 
La spiegazione è stata fornita dal Tar Veneto con l’ordinanza 128/2023. I giudici con la stessa pronuncia hanno messo in dubbio uno dei capisaldi del Superbonus: la convivenza con gli abusi edilizi.
 

Cilas senza stato legittimo immobile, il caso

Il caso esaminato dal Tar riguarda un intervento agevolato con il Superbonus. L’interessato ha presentato una Cilas senza stato legittimo dell’immobile, come previsto dalla normativa che regola il Superbonus.
 
Il Servizio Edilizia Privata del Comune ha vietato l’esecuzione delle opere indicate nella Cilas.
 
Gli interessati hanno presentato ricorso al Tar chiedendo la sospensione del provvedimento di divieto emanato dal Comune.
 

Cilas senza stato legittimo e potere del Comune contro gli abusi edilizi

Il Tar ha spiegato che l’attività assoggettata a Cila, di cui la Cila Superbonus costituisce una specifica variante, è libera e, a differenza di quanto accade per la Scia, non è sottoposta ad un controllo sistematico, da espletare con tempistiche perentorie.
 
Se per le opere soggette a Scia il Comune ha 30 giorni di tempo per vietare la prosecuzione dei lavori, con la Cila la situazione cambia.
 
La Cila, si legge nell’ordinanza, è “un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l’Amministrazione conserva il potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori” previsti dall’articolo 27 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2023).
 
Il Tar ha sottolineato che l’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile appare finalizzata solo a semplificare la presentazione delle pratiche relative al Superbonus, ma non incide sul potere e dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi, che vanno sempre rimossi o sanati.
 
I giudici hanno illustrato il principio generale in base al quale, affinchè gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto), ma anche che non interessino un immobile abusivo.
 

Secondo il Tar, le opere aggiuntive realizzate su un immobile abusivo hanno l’effetto di “propagazione dell’illecito” perché aggravano le caratteristiche di abusività dell’immobile.
 
Sulla base di questi elementi, il Tar ha confermato l’ordine del Comune e suggerito all’interessato di presentare un’istanza di sanatoria edilizia per evitare di perdere l’agevolazione a causa del blocco dei lavori.
 

Cilas senza stato legittimo immobile, Superbonus e abusi edilizi

Ma perché il responsabile dell’intervento era convinto di poter realizzare i lavori anche in presenza di abusi edilizi?
 
Nel caso esaminato, si è creata confusione tra l’esigenza di semplificazione, la necessità di sanzionare gli abusi e la possibilità di ottenere la detrazione anche in presenza di irregolarità edilizie e urbanistiche.
 
Ricordiamo che il Superbonus è nato per far ripartire il mercato dopo la pandemia. Per aumentare la domanda di interventi, il Decreto Governance PNRR e semplificazioni ha consentito l’utilizzo della Cila per i lavori agevolati con il Superbonus, anche se realizzati su parti strutturali o prospetti.
 
Nella Cila, però, bisogna indicare lo stato legittimo degli immobili. È sorto quindi un problema per i condomìni che in alcuni casi presentano irregolarità commesse dai condòmini nelle loro unità immobiliari.
 
Per ovviare a questa difficoltà, è stata messa a punto la Cila – Superbonus (Cilas), che non richiede di indicare lo stato legittimo degli immobili.
 
Il Consiglio Nazionale del Notariato, interpretando la normativa, ha affermato che Superbonus e abusi edilizi possono convivere. Si tratta di una deroga al principio generale che prevede la revoca delle detrazioni fiscali in presenza di abusi edilizi.
 
L’interpretazione è stata confermata qualche mese dopo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha distinto l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia.
 
Il particolare trattamento riservato al Superbonus è stato messo nero su bianco in una circolare con cui l’Agenzia delle Entrate, fornendo spiegazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, ha chiarito cosa accade alle detrazioni in base alle irregolarità riscontrate.
 
Tutte queste interpretazioni hanno confermato che non si perde il Superbonus in presenza di abusi edilizi, ma hanno anche chiarito che non esiste una sanatoria tacita degli abusi.
 
Anche se si mantiene il diritto ad usufruire del Superbonus, gli abusi possono (e devono) essere denunciati, sanzionati e sanati.
 
Dal punto di vista delle sanzioni agli abusi edilizi, la pronuncia del Tar Veneto è in linea con le interpretazioni sulla normativa relativa al Superbonus. Sulla possibilità di usufruire del Superbonus in presenza di abusi edilizi, invece, i giudici hanno espresso dubbi e suggerito un approfondimento per evitare contraddizioni.
 

Fonte: Edilportale

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